Whistleblowing
Con il termine “Whistleblowing” si intende la segnalazione, effettuata da un lavoratore che, nel contesto lavorativo, si accorge di un’attività illecita che possa arrecare danno alla società per cui lavora, ai clienti, ai colleghi oppure ai cittadini. In questo ultimo caso, rientra il concetto di “pericolo pubblico o imminente”.
Gli illeciti che possono essere segnalati sono molteplici, ma devono essere supportati da elementi concreti acquisiti nel contesto lavorativo del segnalante. Inoltre, la conoscenza degli illeciti deve essere “diretta” e non per “sentito dire”.
Non sono ammesse segnalazioni di interesse personale, ovvero che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro; non sono altresì ammesse segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale, né quelle inerenti discipline già specificatamente regolamentate.
La segnalazione può avvenire internamente all’Azienda, oppure, ma solo in casi specificatamente previsti, esternamente al luogo di lavoro direttamente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Il Testo normativo di riferimento è il D.Lgs 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali.
Ratio delle norme non è solo creare delle procedure tese a prevedere la gestione delle segnalazioni di violazioni contrarie alle leggi nazionali ed europee, ma soprattutto tutelare le persone segnalanti che non devono subire ritorsioni a seguito delle segnalazioni. Pertanto, al fine di tutelare le persone segnalanti, la segnalazione non può essere anonima, sebbene il segnalante anonimo, se successivamente individuato, goda di tutti i diritti di riservatezza e protezione dei dati personali forniti.
Queste le fasi della procedura:
Documentazione allegata: